PREMESSA

Il presente regolamento interno è stato approvato dall’assemblea della cooperativa ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal Giorno del Deposito dello stesso all’Ufficio Provinciale del Lavoro. Lo stesso potrà essere  modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci.

Il socio nell’ambito della cooperativa dispone collettivamente dei mezzi per partecipare alla società così da contribuire alla elaborazione degli obiettivi strategici ed alla loro realizzazione. Il regolamento ha lo scopo di definire il fine mutualistico della società e lo scambio mutualistico che avviene tra socio-cooperativa rivolto alla sola migliore determinazione, armonizzazione e finalizzazione del rapporto associativo che lega il socio alla sua cooperativa. In tale vicendevole patto resta l’impegno della cooperativa di ricercare per i propri soci occasioni di lavoro, migliorandone le condizioni, la qualità ed i termini economici.

Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all’articolo 1, ad esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto al CCNL applicato, ad esclusione dei soci volontari nel confronti dei quali la cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione. Il presente Regolamento sarà depositato presso la direzione territoriale del lavoro di Padova e sarà messo a disposizione dei soci.

ARTICOLO 1 – TIPOLOGIE DI SOCI LAVORATORI

l soci lavoratori della cooperativa:

  1. a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  2. b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
  3. c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  4. d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazione di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

  • Subordinato;
  • Autonomo;
  • In qualità di artigiano, commerciante o Professionista;
  • Di collaborazione coordinata non occasionale (continuativa).

E’ inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI SCELTA DEL TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO

La scelta del tipo di rapporto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere funzionale al maggior raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:

  • del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata.
  • del possesso da parte del socio delle professionalità richieste.
  • del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.
  • delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
  • del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La Cooperativa, retta dai principi della mutualità e della solidarietà, senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità in collaborazione con enti pubblici e privati come previsto dall’articolo 1 lett. A) della Legge 381/91.

In relazione a ciò  la cooperativa può, su tutto il territorio nazionale, gestire in conto proprio o per conto terzi servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi rivolti ad anziani, a giovani, a minori, a persone svantaggiate e/o malate sia nel territorio che in strutture residenziali protette. In particolare la società svolgerà i seguenti servizi:

  1. assistenza polivalente diurna e notturna presso ospedali, case di riposo, case di cura, R.S.A., C.E.O.D., laboratori protetti, case di soggiorno, appartamenti protetti e istituti statali e scolastici;
  2. assistenza infermieristica e socio-assistenziale;
  3. assistenza sanitaria e prestazioni riabilitative di fisioterapia;
  4. assistenza psico– pedagogica, didattica ed educativa;
  5. animazione socio – culturale ed organizzazione del tempo libero;
  6. servizio di trasporto e di accompagnamento di persone svantaggiate per visite mediche, per cure e per un segretariato sociale;
  7. predisposizione, coordinamento, formazione e tutoring per la gestione di servizi socio-sanitari;
  8. gestione sanitaria e/o sociale, parziale o completa di strutture destinate a servizi sociali, sanitari ed educativi;
  9. seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche legate all’assistenza sociale sanitaria;
  10. servizi complementari a quelli descritti utili per rendere efficaci e completi i servizi, quali: il trasporto di persone e di cose, servizi per l’organizzazione ed il corretto funzionamento delle strutture residenziali, indagini territoriali, servizio di autolettiga e di pronto intervento, telesoccorso e telecontrollo, etc..
  11. assistenza alle persone svantaggiate, in ogni modo e forma, rivolte anche a soggetti extracomunitari, compresi i minori, anche non accompagnati.

Tuttavia qualora debbano essere svolte attività per le quali la legge richieda l’iscrizione in appositi albi, tali attività saranno poste in essere esclusivamente da soggetti muniti dei necessari titoli abilitativi previsti dalla Legge.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività di natura socio-assistenziale, sanitaria ed educativa pertinente e affine a quelle elencate. La società, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 3 maggio 1992 n. 143, convertito con Legge 5.7.1991 n. 197, in modo non prevalente, del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell’oggetto sociale, e non nei confronti del pubblico, potrà compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie mobiliari ed immobiliari. La società stessa, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, senza che ciò possa incidere anche marginalmente sull’identità dell’oggetto sociale e, comunque, con il carattere di stabile investimento e non di collocamento in ottemperanza alle norme della Legge 2 gennaio 1991 n. 1, potrà assumere partecipazioni in altre società, Enti od imprese o Consorzi di imprese aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.

Tra l’altro la Cooperativa può:

  1. contrarre prestiti e mutui con istituti di credito al fine di perseguire adeguatamente le finalità sociali;
  2. assumere interessenze e partecipazioni in imprese, specie se svolgono attività analoghe e accessorie alla attività sociale, nel rispetto dell’art. 2361 del C.C.;
  3. dare adesione e partecipazioni ad Enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi ed il credito, sempre nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia;
  4. concedere avalli e cambiali, fideiussioni ed ogni tipo di garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito dei soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.
  5. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta entro i limiti e con le modalità di legge, di prestiti fra soci, effettuata esclusivamente ai fini del proseguimento dell’oggetto sociale. Inoltre prevede la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è impegnata ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni dell’associazionismo cooperativo.

La struttura organizzativa – aziendale si articola:

1a )  nel servizio amministrativo-commerciale;

1b) nel servizio tecnico-organizzativo della produzione.

  • Al servizio di cui alla lettera 1a) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta dalla cassa, amministrazione – organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale).
  • Al servizio cui alla lettera 1b) fanno capo tutte le funzioni strategiche e di coordinamento e organizzazione dei vari reparti della produzione.

Il Consiglio di Amministrazione informa preventivamente i soci, in assemblea o in altre riunioni appositamente convocate, nei casi di:

2a) modificazione degli organigrammi e della struttura gerarchica della Cooperativa;

2b) adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o di investimento di particolare rilevanza, o comunque tali da incidere sulle modalità di svolgimento dell’attività aziendale nel suo complesso o sull’assetto dei reparti , degli uffici. Nei casi in cui, per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza od urgenza, i meccanismi di partecipazione suddetti non possano essere attivati preventivamente è fatto comunque obbligo al Consiglio di Amministrazione di farne oggetto di discussione coi soci nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 4 – CCNL APPLICABILE AI SOCI SUBORDINATI

Ai soci con i quali è instaurato un rapporto di lavoro subordinato si applica, con le modalità previste dal presente regolamento, il CCNL cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata.

L’interruzione del rapporto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e l’esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.

  1. PERIODO DI PROVA
  2. L’assunzione del socio lavoratore spetta al CDA avviene con un periodo di prova la cui durata viene stabilita nei seguenti periodi:

livello A1                          60 gg. Di effettiva prestazione

livello A2                          60 gg. Di effettiva prestazione

livello B                            60 gg. Di effettiva prestazione

livello C1 e C2                 60 gg. Di effettiva prestazione

livello D1/C3                    90 gg. Di effettiva prestazione

livello D2                          90 gg. Di effettiva prestazione

livello D3/E1                     90 gg. Di effettiva prestazione

livello E2                          210 gg. Di effettiva prestazione

livello F1                          210 gg. Di effettiva prestazione

livello F2                          210 gg. Di effettiva prestazione

Tenuto conto del particolare settore in cui opera la cooperativa, tali periodo si ritengono necessari sia per valutare ed accertare l’attitudine del socio a svolgere le mansioni affidategli, sia per consentire al socio la compatibilità delle stesse mansioni con le proprie aspettative di lavoro. Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne di relativa Indennità.

ARTICOLO 5 – NORMATIVA APPLICABILE AI SOCI NON SUBORDINATI

Per i soci con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le seguenti disposizioni:

  • L’articolo 47 comma 1 lettera c-bis della Legge 917/1986;
  • L’articolo 2 comma 26 della Legge 335/1995
  • L’articolo 5 dei DLGS 38/2000 se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro dei socio di società cooperativa avente per oggetto sociale lo svolgimento di attività artigiana ai sensi e per gli effetti della Legge 443/1985 e iscritta al relativo albo delle Imprese artigiane è regolato dalle norme dei presente regolamento, in tema di rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sopra esposte.

Pertanto i soci stabiliranno, di comune accordo con la cooperativa, un rapporto in forma di lavoro autonomo applicandosi la relativa regolamentazione, sulla base della tipologia del rapporto prescelto, in quanto compatibile con la disciplina dettata dalla Legge 443/1985 e dall’articolo 13 della Legge 57/2001 con i conseguenti effetti ai fini dell’inquadramento previdenziale e fiscale.

La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici, le disposizioni fiscali, previdenziali e assicurative.

I soci con rapporto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti a condizione della preventiva autorizzazione scritta da parte dei consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche delle cooperative.

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI CHE OPTANO PER UN RAPPORTO SUBORDINATO

Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

Per i soci che stabiliscono un rapporto subordinato, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile come definito dall’art. 4.

L’attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all’effettiva capacità dei socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.

Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all’impegno dimostrato.

 

  1. GRATIFICA AD PERSONAM

Il Consiglio di Amministrazione in relazione al buon andamento delle attività della Cooperativa può erogare nell’anno successivo una somma a titolo di gratifica ai Soci lavoratori ancora in servizio al momento dell’erogazione in base all’attività prestata nell’anno precedente e distribuita secondo i criteri di impegno e merito. I suddetti criteri verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO SOCI CHE OPTANO PER UN RAPPORTO NON SUBORDINATO

Il trattamento economico del soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

ARTICOLO 8 – RISTORNO

In sede di approvazione del bilancio di esercizio potrà essere definito, in base ai risultati economici dell’esercizio, un ristorno in misura non superiore ai 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui all’articolo 4 (soci subordinati) e all’articolo 5 (soci non subordinati),

L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante

– integrazioni delle retribuzioni

– aumento gratuito del capitale sociale

– distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

ARTICOLO 9 – DEROGHE: LE CRISI AZIENDALI

In caso di crisi aziendale l’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile salvaguardi i livelli occupazionali.

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’articolo 8 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.

Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico anche sotto forma di lavoro non retribuito.

La Cooperativa, sulla base di indicatori economici-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell’attività aziendale, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

contrazione o sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa: situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali, carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato, ritardato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo, l’Assemblea potrà deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti di lavoro in esso costituiti, il piano potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali e quelli definiti a livello nazionale o territoriale. Se necessario l’Assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico.

Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto di situazioni di particolare difficoltà economica in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti, che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione al superamento dello stato di crisi l’assemblea potrà deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale delle prestazioni lavorative.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione alle quali la Cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati.

L’Assemblea potrà differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

Per l’intera durata del periodo di crisi la cooperativa non prevederà l’attribuzione di ristorno o la destinazione di utili a favore dei soci.

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimento conseguenti di cui al presente articolo si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.

ARTICOLO 10 – DISTRIBUZIONE DEL LAVORO

La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa ridistribuzione oraria a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di rapporto in essere.  La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l’occupazione dei soci le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.

Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell’azienda.

Art 10

I trattamenti retribuitivi saranno erogati ai soci lavoratori con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di lavoro. La corresponsione della remunerazione comunque vincolata alle disponibilità finanziaria della Cooperativa. Se per fatti contingente non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci.

10 a.

Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio. Il pagamento della retribuzione effettuato a mezzo busta paga in cui sono distintamente specificati la ragione sociale della Cooperativa, il nome e la qualifica del socio lavoratore, il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e l’elencazione delle trattenute di legge, di contratto o di regolamento. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga deve essere fatto all’atto del pagamento. Reclami per discordanze tra i singoli elementi che formano la busta paga e quelli effettivamente eseguiti e dovuti devono essere avanzati, pena decadenza del diritto, pena decadenza del diritto, entro sei mesi dalla data di corresponsione della retribuzione.

10 b.

Il socio lavoratore deve osservare l’orario di lavoro fissato alla cooperativa. Premesso che tutti i ritardi devo essere sempre giustificati dal socio lavoratore, quelli dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore possono essere giustificati anche dalla cooperativa, mentre tutti gli altri devono essere recuperati. Ove non sia possibile il recupero o questo sia da escludere in relazione all’organizzazione del lavoro del committente i ritardi comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente alla mancata effettuazione delle ore di lavoro previste. La comunicazione delle assenze possono comportare la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente alla durata dell’assenza stessa e l’applicazione delle norme disciplinari previste dal CCNL applicato. L’assenza arbitraria e ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi è considerata mancanza gravissima a valere quale forma di inadempimento e può dal corso alla destituzione.

10 c.

L’orario settimanale di lavoro è stabilito come da C.C.N.L. L’orario può essere comunque modificato per eventuali esigenze aziendali. L’articolazione degli orari di lavoro risponde, infatti, alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla direzione della cooperativa anche in relazione alle richieste del committente. L’orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere ai soci lavoratori una giornata di riposo.

10 d.

E’ consentita la facoltà di superare le ore settimanali con recupero nei successivi 12 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato. Qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettono il recupero totale di tale monte ore, è dovuta per le ore non recuperate e nei limiti previsti dal presente regolamento, la retribuzione ordinaria.

ARTICOLO 11 – CODICE DISCIPLINARE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge, dal contratto collettivo, dalla lettera d’incarico e dallo Statuto.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’Assemblea oppure nei casi di infrazione di particolare gravità, può sempre disporre  la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del provvedimento disciplinare, nonché le ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi d’infrazione di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre procedimento disciplinare.

ARTICOLO 12 – REVOCA E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO

Allo scioglimento del rapporto sociale per recesso, decadenza o esclusione del socio, ne consegue lo scioglimento dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso

L’accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte dei clienti, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso.

La risoluzione del rapporto di lavoro in forma consensuale o per dimissioni del socio lavoratore comporta, a norma di statuto, la decadenza dal rapporto sociale.

Il licenziamento del socio lavoratore per giusta causa o giustificato motivo è regolato dalla legge e dal contratto collettivo e del presente regolamento.

Nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ove sussista l’obbligo di esperire la procedura di mobilità, la stessa dovrà essere preceduta dall’approvazione da parte dell’Assemblea del programma di mobilità.

Ai sensi di statuto, il licenziamento del socio lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per esclusione; il licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per decadenza, salva la facoltà del Consiglio di deliberare in senso contrario.

SECONDA PARTE

Articolo 13 – Comunicazione di ammissione

L’ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.

In caso di rapporto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal DLGS 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia.

Per tutti gli altri tipi di rapporto sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di rapporto l’elenco dei documenti richiesti.  Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel DLGS 675/95.

 

 

 

 

Articolo 14 – Partecipazione

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro scelto. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.

E’ fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzativi e/o aziendali e di criticare l’operato della cooperativa e degli Amministratori della stessa.

Eventuali richieste di chiarimenti o suggerimenti interventi devono pervenire, in forma scritta tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione.  Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all’esterno e ai terzi.

Chiunque opera all’interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto o comportamento contrario agli interessi della cooperativa.

Articolo 15 – Organizzazione del lavoro

All’atto dell’assunzione il socio dovrà fornire alla Cooperativa un indirizzo di posta elettronica ed un numero di telefono cellulare sui quali saranno effettuate tutte le comunicazioni di lavoro, turni di servizio, ecc..

Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle modalità proprie dei tipo di rapporto di lavoro. Il lavoro dei soci con rapporto subordinato viene organizzato e diretto dai referenti e/o coordinatori di squadra o di reparto che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione. Il socio con rapporto subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.

Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dai contratto individuale in collaborazione non le strutture della cooperativa;

I soci saranno informati sull’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale e le scelte di particolare importanza della cooperativa.

Articolo 16 – Corresponsione dei compensi

I compensi per i soci con rapporto subordinato saranno erogati con cadenza mensile di norma entro il giorno 20 del mese successivo a quello di lavoro.

l compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.

La corresponsione dei compensi è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se per fattori contingenti non fosse possibile pagare i compensi alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci.  Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

 

Articolo 17 – Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

I soci con rapporto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la propria attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all’articolo 5 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell’ammissione al lavoro.

La mancanza dei vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell’attívità.

La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni.

In ogni caso l’interruzione del rapporto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e quest’ultima può essere causa di interruzione dei rapporto di lavoro.

Il socio deve garantire che nello svolgimento dell’attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.

 

 

Parte Terza

 

Norme organizzative

Articolo 18

  1. a) assenze

l soci sono tenuti a comunicare preventivamente  alla cooperativa eventuali assenze che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

  1. b) norme sulla sicurezza sul lavoro

l soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.  Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata.

Quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

  1. c) indumenti di lavoro

I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento dei lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza. Eventuali indumenti forniti dalla Cooperativa dovranno essere restituite quando esaurite per il cambio.

Qualora se ne ravvisi la necessità a tali soci potranno essere forniti gli stessi indumenti usurati utilizzati dai soci con rapporto subordinato.

l soci sono tenuti ad indossare l’eventuale abbigliamento fornito e il materiale di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale.

  1. d) durata della prestazione

l soci che hanno optato per un rapporto non subordinato dovranno assicurare che l’attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

  1. e) infortunio

l soci con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all’iscrizione all’INAIL, sono obbligati – salvo cause di forza maggiore – a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere.  Il certificato deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello dei suo rilascio al socio.

La ripresa dell’attività lavorativa, deve essere subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

l soci con un rapporto di tipo subordinato diverso da quello precedente sono comunque tenuti ad informazione la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all’interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative.

  1. f) risoluzione del contratto

ll contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In Ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto è causa di risoluzione del rapporto societario.

Norme finali

Articolo 19 – Modifica del contratto di prestazione

Qualsiasi modificazione successiva del contratto di prestazione potrà avvenire con il consenso di entrambe le parti risultante dalla comune sottoscrizione della lettera di lavoro sopra prevista e con le altre modalità indicate nel presente Regolamento.

Articolo 20 – Modificazioni del regolamento

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci, su proposta del CDA.